Art. 3

In vigore dal 3 mar 1956
L'indennità spettante ai sig. Piero Crocchi, a norma dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sarà fissata successivamente, giusta quanto è previsto dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - GAVA - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 20. - E. GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-18;1493#art-3

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