Art. 1
In vigore dal 6 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2215, con il quale il comune di Irma fu aggregato al comune di Bovegno;
Viste le istanze 10 ottobre e 26 dicembre 1954, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Irma ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bovegno in data 8 dicembre 1947, n. 87, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 2 maggio 1950, n. 9, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere dal Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Irma, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-18;1268#art-1