Art. 1

In vigore dal 4 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale delle calzature Civitanova Marche-Montegranaro" e lo schema di statuto, approvato dagli enti fondatori; Visti gli atti per notar dott. Ubaldo Seri Molini di Macerata, in data 24 luglio 1952, 7 marzo e 8 agosto 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto; Ritenuta la opportunità di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro", con sede in Civitanova Marche. È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro", con sede in Civitanova Marche ed approvazione dello statuto. — Testo vigente | Portale Normativo