Art. 1
In vigore dal 4 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale delle calzature Civitanova Marche-Montegranaro" e lo schema di statuto, approvato dagli enti fondatori;
Visti gli atti per notar dott. Ubaldo Seri Molini di Macerata, in data 24 luglio 1952, 7 marzo e 8 agosto 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto;
Ritenuta la opportunità di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro", con sede in Civitanova Marche.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-08;1386#art-1