Art. 1
In vigore dal 22 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dall'8 ottobre 1955 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sale commestibile è determinata, come segue:
sale comune..................... L. 6.000 al q.le sale scelto.................... L. 10.000 al q.le sale macinato................... L. 10.000 al q.le sale raffinato................... L. 14.000 al q.le
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 5. - E. GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-07;876#art-1