Art. 1
In vigore dal 14 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Reggio Emilia in data 10 giugno 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei bacini dei torrenti Lonza e Tassobbio ricadenti in provincia di Reggio Emilia per una estensione di ettari 22.168,00,00;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere n. 2750 in data 10 dicembre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 132320 in data 21 luglio 1955 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio compreso nei bacini dei torrenti Lonza e Tassobbio ricadente in provincia di Reggio Emilia, esteso per ettari 22.168,00,00 e delimitato secondo la corografia su scala 1: 100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica, montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-04;1510#art-1