Art. 1

In vigore dal 10 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, con il quale l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane); Ritenuto che per una parte dell'abitato noi si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui è sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione dello spostamento; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 869, emesso dell'adunanza dell'11 luglio 1950; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: L'abitato di San Fratello, in provincia di Messina - limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente è cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge predetta (consolidamento di abitati minacciati da frane). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1935 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 189. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-30;1097#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di San Fratello (Messina) fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato in sostituzione del trasferimento. — Testo vigente | Portale Normativo