Art. 1

In vigore dal 9 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, concernente l'organico delle dogane e la loro facoltà; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. La tabella A allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci è sostituita con la tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-30;1090#art-1

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Art. 1 Modifica della tabella A allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facolta' di ciascuna dogana, nonche' le vie doganali per la entrata e l'uscita delle merci. — Testo vigente | Portale Normativo