Art. 1
In vigore dal 9 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, concernente l'organico delle dogane e la loro facoltà;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella A allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci è sostituita con la tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 169. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-30;1090#art-1