Art. 1
In vigore dal 13 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni 30 marzo 1954, n. 2 e 20 luglio 1955, n. 23, con le quali il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) ha chiesto che la sede municipale sia trasferita nella frazione SS. Maria e Giacomo, con impegno di promuovere la istituzione, nell'attuale capoluogo, di una delegazione comunale;
Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di Campobasso con proprio atto in data 5 novembre 1954, n. 140;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La sede municipale del comune di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione SS. Maria e Giacomo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1955
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;949#art-1