Art. 1
In vigore dal 27 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 204 del testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità di approvare un regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vicenza;
Veduto il testo del regolamento proposto in via definitiva dal Consiglio provinciale di Vicenza nell'adunanza dell'11 agosto 1952;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza Decreto:
È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella, provincia di Vicenza, deliberato in via definitiva dal Consiglio provinciale di detta Provincia nell'adunanza dell'11 agosto 1953, n. 9935/275.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1347#art-1