Art. 1
In vigore dal 24 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 12 agosto 1955 stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti, in rappresentanza dello Stato e la Società Autotrasporti Alessandria, S.A.A. per azioni, con sede in Alessandria, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di Alessandria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1955
GRONCHI
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 141. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1005#art-1