Art. 1

In vigore dal 24 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 26 luglio 1955 stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti, in rappresentanza dello Stato e la Società Trazione Elettrica Comense "A. Volta" (S.T.E.C.A.V.) Società per azioni con sede in Como, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della linea filoviaria extraurbana Camerlata-Cantù, in trasformazione e sostituzione della corrispondente tramvia extraurbana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 140. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Concessione alla Societa' Trazione Elettrica Comense "A. Volta" (S.T.E.C.A.V.) Societa' per azioni con sede in Como, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extraurbana Camerlata-Cantu'. — Testo vigente | Portale Normativo