Art. 1

In vigore dal 24 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 agosto 1955, tra il delegato del Ministro dei trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a r. l. Tanarello, con sede in Alassio, per la concessione a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla località Monesi alla località Cima Valletta della Punta in comune di Triora (Imperia). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1003#art-1

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Art. 1 Concessione alla Societa' a r. l. Tanarello dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune dalla localita' Monesi alla localita' Cima Valletta della Punta in comune di Triora (Imperia). — Testo vigente | Portale Normativo