Art. 3
In vigore dal 25 mar 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addì 5 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 80. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-24;1524#art-3