Art. 3

In vigore dal 25 mar 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 5 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 80. - CARLOMAGNO
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