Art. 1
In vigore dal 10 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1948, n. 131, col quale veniva eretto in ente morale l'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra "F. D. Roosevelt" e se ne approvava lo statuto, successivamente modificato con decreto 19 giugno 1951, n. 1080;
Vista la lettera 13 aprile 1955, n. 124/3, del presidente dei Consiglio di amministrazione dell'Istituto con annessi estratti di deliberazioni in data 8 marzo e 26 settembre 1952, relative alle modificazioni da apportare allo statuto dell'Ente;
Udito il parere dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra "F. D. Roosevelt", è così modificato:
l'art. 3 è soppresso;
fra gli articoli 4 e 5 viene introdotto il seguente:
Art. 4-bis. - Esaurito in tutto o in parte lo scopo dell'educazione e dell'istruzione professionale degli orfani di lavoratori caduti in guerra, l'Istituto eserciterà la sua attività a favore degli orfani di lavoratori deceduti per qualunque causa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - ROSSI - VIGORELLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 83. - E. GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-23;1403#art-1