Art. 1
In vigore dal 9 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale", con sede in Bolzano, e lo schema di statuto approvato dagli Enti partecipanti fondatori;
Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera di Bolzano Campinaria internazionale", con sede in Bolzano.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1955
GRONCHI
CORTESE - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-23;1402#art-1