Art. 1

In vigore dal 9 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale", con sede in Bolzano, e lo schema di statuto approvato dagli Enti partecipanti fondatori; Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta Articolo unico. È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera di Bolzano Campinaria internazionale", con sede in Bolzano. È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1955 GRONCHI CORTESE - ANDREOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale", con sede in Bolzano, ed approvazione del relativo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo