Art. 1

In vigore dal 13 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8; Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa; Ritenuta l'opportunità di includere nella Commissione anzidetta un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige, in considerazione dei numerosi impianti funiviari esistenti nel territorio della Regione stessa; Ritenuto che con lettera n. 1551/33/E in data 7 aprile 1955, la Presidenza della Regione Trentino-Alto Adige ha designato quale proprio rappresentante il dott. ing. Mario De Agazio; Considerata inoltre l'opportunità di chiamare a far parte della Commissione medesima un esperto specializzato in metallurgia e metallografia che possa eseguire in Roma gli accertamenti di laboratorio sulle funi e sugli organi degli impianti funiviari; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: . Il dott. ing. Mario De Agazio, dirigente il settore trasporti dell'Assessorato della Regione Trentino-Alto Adige, è chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in rappresentanza della Regione medesima.
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