Art. 1

In vigore dal 12 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la, particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "lingua e letteratura straniera" (annuale, diversa da quella scelta come insegnamento fondamentale). Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "storia della medicina". Dopo l'art. 142 (già 135), sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di studi francesi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Istituto di studi francesi. Art. 143. - È istituito presso l'Università di Firenze un Istituto di studi francesi, con la collaborazione di Enti francesi, allo scopo di fornire una preparazione più approfondita a coloro che si avviano all'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie. Art. 144. - Presso l'Istituto si svolge un corso di studi di perfezionamento nella lingua e letteratura francese, della durata biennale, al termine del quale viene rilasciato a coloro che hanno superato gli esami prescritti un diploma di perfezionamento. Art. 145. - Possono essere iscritti all'Istituto coloro che siano in possesso di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a cattedra di lingua e letteratura francese nelle Scuole secondarie. Art. 146. - Il direttore dell'Istituto sarà nominato biennalmente dal rettore su proposta del Consiglio. Art. 147. - Fanno parte del Consiglio oltre ai presidi della Facoltà di lettere e filosofia e della Facoltà di magistero (o un loro rappresentante) i professori ufficiali di lingua e letteratura francese delle Facoltà suddette, e due fra i docenti francesi chef come è previsto dall'articolo seguente, collaborano al funzionamento dell'Istituto. Art. 148. - Gli insegnanti sono proposti alle autorità accademiche dal Consiglio e possono essere anche di nazionalità straniera. Art. 149. - Sono materie d'insegnamento: Letteratura francese; Letteratura comparata italo-francese; Storia dell'arte francese; Storia della civiltà francese; Fonetica e storia della lingua. Art. 150. - Per l'ammissione al secondo corso l'iscritto deve superare gli esami scritti e orali stabiliti dal regolamento. Art. 151. - L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta in lingua francese sopra argomenti attinenti alle discipline insegnate nell'Istituto. Art. 152. - Le tasse e sopratasse sono quelle stabilite per la Facoltà di lettere e filosofia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;941#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo