Art. 1

In vigore dal 12 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1944, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1954, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 50 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 2. - È aggiunto il seguente comma: "Nella Facoltà di lettere e filosofia è costituita la scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica". Art. 69. - Al quarto comma è aggiunto quanto appresso: "Alla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica costituita nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti per il conseguimento del diploma di specializzazione in psicotecnica i soli laureati in medicina, per il conseguimento del diploma di specializzazione in orientamento professionale i laureati in medicina e i laureati in pedagogia e in filosofia. Coloro che hanno già conseguito il diploma di perfezionamento in psicologia in una Università italiana, purchè in possesso del titolo di laurea che dà accesso all'iscrizione a uno dei diplomi rilasciato dalla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica, potranno essere iscritti al secondo anno di corso della scuola di specializzazione". Art. 70. - Il primo e terzo comma sono rispettivamente modificati nel modo seguente: "Le scuole di perfezionamento e di specializzazione rilasciano un diploma". "Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento e di specializzazione durano due anni". Art. 71. - Dopo il n. 2 del primo comma è apportato il seguente nuovo comma: "L'esame di diploma nella scuola di specializzazione consiste: 1) in un esame orale nelle materie costitutive della scuola; 2) nella presentazione di una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali; 3) nella discussione intorno a detta tesi". Dopo l'art. 86 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 87. - La scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica rilascia due diplomi: a) diploma di specializzazione in psicotecnica; b) diploma di specializzazione in orientamento professionale. Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica sono: psicologia generale; psicotecnica; statistica. Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie: legislazione del lavoro; organizzazione scientifica del lavoro. Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale sono: psicologia generale; psicologia dell'età evolutiva; metodi di selezione e di orientamento professionale. Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie: legislazione del lavoro; statistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;940#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo