Art. 1
In vigore dal 15 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore e di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto dei Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 12 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano.
Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e, pertanto, ulteriormente modificato come appresso:
Dopo il primo comma dell'art. 21 sono aggiunti i seguenti:
Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e di filosofia è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1954-55 e per la durata di anni quindici, un posto di ruolo per l'insegnamento della papirologia.
In tal senso si intende modificata la tabella n. 1, annessa allo statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1547#art-1