Art. 1
In vigore dal 8 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento in data 2 luglio 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana della zona di "Ala" in provincia di Trento ricadente nel bacino montano del fiume Adige e comprendente i territori dei comuni censuari di Ala, Ronchi, Santa Margherita, Serravalle e Pileante, estesa per ettari 11.100,00,00;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere n. 1454 del 2 luglio 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 113313 del 28 giugno 1955 del Ministero del tesoro;
Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La zona di "Ala" in provincia di Trento, ricadente nel bacino montano del fiume Adige e che comprende la totalità dei territori dei comuni censuari di Aia, Ronchi, Santa Margherita, Serravalle e Pilcante, estesa per una superficie di ettari 11.100,00,00, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1955
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1501#art-1