Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038
Art. 13
In vigore dal 22 feb 1956
Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo per i concorsi a posti della carriera amministrativa o di ragioneria e non più di cinque per quelli a posti della carriera d'ordine.
Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie, si osserveranno le disposizioni del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
Restano salvi i diritti stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi e degli orfani di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1460#art-rde-13