Art. 2

In vigore dal 26 nov 1955
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento del rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Bergamasco ed il ricostituito comune di Carentino, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Bergamasco. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Bergamasco, che sarà inquadrato negli organici del comune di Carentino, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 130. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1024#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Carentino, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. — Testo vigente | Portale Normativo