Art. 1
In vigore dal 26 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza in data 8 luglio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Volpara del comune di Rocchetta Ligure, in provincia di Alessandria, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Albera Ligure;
Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Albera Ligure espresso con deliberazione in data 12 maggio 1950, n. 7;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Rocchetta Ligure in data 6 agosto 1950, n. 10 e della Giunta provinciale di Alessandria in data 6 ottobre 1951, n. 46, quest'ultima ratificata con atto del Consiglio provinciale in data 6 marzo 1954, n. 24, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La frazione Volpara è distaccata dal comune di Rocchetta Ligure ed aggregata al comune di Albera Ligure, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1023#art-1