Art. 3

In vigore dal 11 mar 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1955. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-19;1523#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo