Art. 3
In vigore dal 11 mar 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-19;1523#art-3