Regolamento corso triennale e perfezionamento per insegnamento del restauro

Art. 27

In vigore dal 22 mar 1956
Il godimento della borsa può essere temporaneamente sospeso a giudizio del direttore se l'allievo abbia commesso infrazioni alla disciplina. La concessione della borsa è revocata se all'alunno sia stata inflitta una delle punizioni previste dalla lettera d) e seguenti dell' del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e delle successive modificazioni. Le somma non corrisposte agli allievi per la sospensione e revoca, di cui al primo comma, sono devolute alla cassa scolastica. Disposizione transitoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-16;1517#art-rct-27

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