Regolamento corso triennale e perfezionamento per insegnamento del restauro

Art. 10

In vigore dal 22 mar 1956
Al secondo e al terzo anno di corso si accede per idoneità, su giudizio espresso dal Consiglio di classe al termine rispettivamente del primo e del secondo anno. Chi è ammesso al terzo anno deve optare per la specializzazione. Il giudizio di idoneità, espresso al termine del terzo anno costituisce titolo di ammissione agli esami indicati nell'articolo seguente. Gli allievi non idonei non sono ammessi a ripetere l'anno di corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-16;1517#art-rct-10

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