Art. 1
In vigore dal 25 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti in data 26 maggio 1954 sulla linea ferroviaria Santa Ninfa-Salemi il servizio ferroviario è stato totalmente sostituito con servizio automobilistico ai sensi dell' del citato regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere la predetta linea;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È soppressa la linea ferroviaria Santa Ninfa-Salemi, a scartamento ridotto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 138. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-16;1012#art-1