Art. 3
In vigore dal 28 gen 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-12;1353#art-3