Art. 1
In vigore dal 23 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 27 giugno 1955, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società Industrie Turistiche Alberghiere Siciliane (S.I.T.A.S.) s.p.a., con sede in Palermo, per la concessione, a questa ultima, della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione statale, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Trapani ad Erice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955
GRONCHI
ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-31;997#art-1