Art. 1
In vigore dal 18 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto reale 6 luglio 1911, n. 1258, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto 7 giugno 1911 per la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia Agnone-Pescolanciano alla Società per la ferrovia Agnone-Pietrabbondanza-Pescolanciano;
Visto il decreto reale 29 agosto 1942, n. 1183, con il quale la Società Automobilistica Molisana fu riconosciuta, con effetto dal 1 luglio 1942, titolare della concessione della ferrovia, in luogo e vece della fallita, Società per la ferrovia Agnone-Pescolanciano;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;
Visto il voto 19 luglio 1951, n. 200, della Commissione interministeriale di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1949, n. 410;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 30 aprile 1955 fra i delegati dei Ministri per i trasporti, per il tesoro e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Automobilistica Molisana e della Società per la ferrovia Agnone-Pietrabbondanza-Pescolanciano per la risoluzione della concessione della ferrovia Agnone-Pescolanciano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;983#art-1