Art. 1

In vigore dal 18 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto luogo-tenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'odinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visti i regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, coi quali venivano, tra l'altro, dichiarate malariche le zone appartenenti ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Padova, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Anguillara Veneta, Arzer Granede, Pontelongo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, relative ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;982#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per tre Comuni della provincia di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo