Art. 1

In vigore dal 17 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 6 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;976#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di semeiotica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania. — Testo vigente | Portale Normativo