Art. 1
In vigore dal 3 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 22 dicembre 1953, con la quale l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17, del Codice civile, ad acquistare in comunione dal comune di Chioggia il fabbricato distinto in quella via Cesare Battisti col numero civico 280, allo scopo di collocarvi le rispettive sedi sociali del luogo;
Visti gli atti prodotti a corredo della domanda;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
L'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Associazione nazionale combattenti e reduci sono autorizzate ad acquistare in comunione, dal comune di Chioggia, il fabbricato distinto col numero civico 280 in quella via Cesare Battisti, allo scopo di collocarvi, le rispettive sedi sociali del luogo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 26. CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;895#art-1