Art. 1
In vigore dal 27 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine in data 30 luglio 1953 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana di una parte delle Prealpi Giulie in provincia di Udine, interessante il bacino degli affluenti pedemontani del fiume Tagliamento, il bacino del torrente Torre ed affluenti, il bacino del fiume Natisone ed affluenti, estesa per Ha 58.155;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere n. 1494 del 6 luglio 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 119595 dell'8 giugno 1955 del Ministero del tesoro;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico.
La parte delle Prealpi Giulie in provincia di Udine, interessante il bacino degli affluenti pedemontani del fiume Tagliamento, il bacino del torrente Torre ed affluenti, il bacino del fiume Natisone ed affluenti, estesa per la superficie di Ha 58.155, delimitata secondo la Linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;1348#art-1