Art. 1

In vigore dal 1 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Aprilia; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il voto 11 marzo 1955, n. 444, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Aprilia (provincia di Latina) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - ROMITA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee ricadenti nel territorio del comune di Aprilia. — Testo vigente | Portale Normativo