Art. 1

In vigore dal 1 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica Amministrazione il territorio indicato nella parte dispositiva del presente decreto; Visto il voto 30 settembre 1943, n. 1757, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio della provincia di Roma delimitato fra l'Aniene, da Ponte Mammolo a Ponte Lucano, la strada che da Ponte Lucano va a Zagarolo fino al bivio per Gallicano, la retta che da detto bivio va al sottopassaggio della ferrovia Roma-Cassino attraversante la via Casilina, la via Casilina stessa fino al bivio Mandrione, la strada dell'Agro Romano dal bivio Mandrione a Portonaccio, e la via Tiburtina da Portonaccio fino a Ponte Mammolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - ROMITA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 159. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-27;1040#art-1

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Art. 1 Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee ricadenti in alcune zone del territorio della provincia di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo