Art. 3
In vigore dal 14 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-20;1352#art-3