Art. 1
In vigore dal 13 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione 28 dicembre 1954, n. 208, con la quale il Consiglio comunale di Casalborgone (Torino) ha chiesto che la sede municipale sia trasferita dall'attuale capoluogo nella frazione Airali;
Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di Torino con proprio atto in data 29 marzo 1955, n. 7/3911;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La sede municipale del comune di Casalborgone, in provincia di Torino, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Airali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1955
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;945#art-1