Art. 1
In vigore dal 5 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 21 maggio 1934, n. 959, relativo alla erezione in ente morale della "Fondazione in favore degli agenti, personale di governo ed allievi della Regia scuola tecnica di polizia di Roma" ed alla approvazione dello statuto relativo;
Vista la deliberazione in data 10 marzo 1955, approvata con decreto Ministeriale 20 maggio 1955, della Commissione amministratrice della suddetta Fondazione intesa ad ottenere la soppressione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio sociale al "Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza";
Visto lo statuto del "Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112;
Visti gli articoli 27 e 31 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Articolo unico.
La "Fondazione in favore degli agenti, personale di governo ed allievi della Regia scuola tecnica di polizia di Roma" è soppressa ed il suo patrimonio è devoluto al "Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1955
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 25. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;901#art-1