Art. 2

In vigore dal 15 set 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 168. - E. GRECO
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Art. 2 Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo