Art. 2
In vigore dal 24 ago 1955
Per il personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, in servizio presso le Amministrazioni statali in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegno integrativo è fissato, con la decorrenza e con le caratteristiche stabilite nel primo comma del precedente , nella misura netta di lire cinquemila mensili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;749#art-2