Art. 1

In vigore dal 24 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità, disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, è concesso a decorrere dal 1 gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale è stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.
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