Art. 1
In vigore dal 26 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Grosseto e di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rispettivamente in data 12 febbraio 1953, n. 25 e 14 dicembre 1952, n. 218, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto in data 11 luglio 1953, n. 23-B, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;1021#art-1