Art. 1

In vigore dal 26 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Grosseto e di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rispettivamente in data 12 febbraio 1953, n. 25 e 14 dicembre 1952, n. 218, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto in data 11 luglio 1953, n. 23-B, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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