Art. 1
In vigore dal 24 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli - punto 12 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 4955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed agli analoghi provvedimenti emanati inl'applicazione dell' dello stesso decreto, è prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1 luglio 1955, dall' - punto 12 - della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;746#art-1