Art. 1
In vigore dal 6 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081; 5 settembre 1942, n. 1739; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458 e con decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1227 e 4 febbraio 1955, n. 134;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del predetto Istituto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19 relativo alla propedeuticità degli esami tra gli insegnamenti del corso di laurea in discipline nautiche "sezione nautica", dopo l'ultimo comma aggiungere la dizione: "nè quello di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche ove non abbia superato quello di elettrotecnica applicata alla nave".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;910#art-1