Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;890#art-1
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Questo provvedimento riconosce agli effetti civili la decisione presa dal vescovo diocesano. Nello specifico, riguarda l'unione temporanea di due parrocchie situate nel comune di Cava dei Tirreni: quella di San Tommaso Apostolo e quella di Santa Maria di Costantinopoli. Con questo atto, la gestione temporanea congiunta viene affidata alla persona del titolare della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli.
La norma serve a conferire efficacia e valore anche per l'ordinamento civile a un provvedimento dell'autorità ecclesiastica locale.
Si applica alle parrocchie di San Tommaso Apostolo e di Santa Maria di Costantinopoli a Cava dei Tirreni e al relativo parroco titolare.
Il titolare della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli si trova a gestire anche gli affari civili e religiosi della parrocchia di San Tommaso Apostolo in forza di questo raggruppamento. Tutti gli atti amministrativi e civili compiuti per le due comunità parrocchiali vengono pienamente riconosciuti dallo Stato.
È stato riconosciuto civilmente il raggruppamento temporaneo tra la parrocchia di San Tommaso Apostolo e quella di Santa Maria di Costantinopoli sotto la guida del titolare di quest'ultima.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.