Art. 1
In vigore dal 21 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed i Paesi Bassi per lo scambio di apprendisti, concluso in Roma il 4 giugno 1954.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;1250#art-1