Art. 1

In vigore dal 21 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed i Paesi Bassi per lo scambio di apprendisti, concluso in Roma il 4 giugno 1954.
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