Art. 1

In vigore dal 29 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie, a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 5 aprile 1955 stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il Comune e l'Azienda di Navigazione Interna Lagunare di Venezia per la concessione al comune di Venezia e per esso all'Azienda Comunale per la Navigazione Interna Lagunare di Venezia (A.C.N.I.L.) dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane del Lido di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 165. - E. GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-28;820#art-1

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