Art. 3

In vigore dal 12 nov 1955
Qualora la convenzione e gli atti aggiuntivi alla medesima non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1955 GRONCHI ROSSI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 56. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-27;935#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo