Art. 1

In vigore dal 25 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, numero 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69 e 16 febbraio 1955, n. 120; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: 15) Diritto diplomatico consolare; 16) Storia delle istituzioni politiche; 17) Scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 88. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 9) Chimica organica; 10) Antropologia. Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 9) Genetica; 10) Alpicoltura e selvicoltura; 11) Olivicoltura (semestrale); 12) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale); 13) Igiene zootecnica; 14) Agricoltura tropicale e sub-tropicale; 15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. Articoli 218 e 236 (già 204 e 222). - La scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente". Il primo comma dell'art. 236 è sostituito dal seguente: "a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente è di tre anni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 138. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-27;804#art-1

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